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Legge 8 luglio 2003 n. 172
Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico
art. 4: segnalazione delle aree dei parchi e delle riserve marine
art. 7: Unità navali soriche
I testi riportati non hanno alcun carattere di ufficialità
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ART. 4. (Segnalazione delle aree dei parchi e delle riserve marine).
1. All'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
"9-bis. I limiti geografici delle aree protette marine entro i quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione sono definiti secondo le indicazioni dell'Istituto idrografico della Marina e individuati sul territorio con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dall'Association Internationale de Signalisation Maritime-International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (AISM-IALA)".
2. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 1.000 euro".
3. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 è determinata in misura compresa tra 25 euro e 500 euro, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, e la persona al comando o alla conduzione dell'unità da diporto non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi a tale area".
ART. 7. (Unità navali storiche).
1. Sono considerati beni culturali, ai sensi e per gli effetti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, le navi e i galleggianti di cui all'articolo 136 del codice della navigazione e le unità da diporto di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come da ultimo modificato dalla presente legge, compresi i beni navali che ne siano dotazione o accessorio, che abbiano più di 25 anni di età dal momento della costruzione e presentino almeno uno dei seguenti requisiti:
a) rappresentino un caso particolare per la peculiarità progettuale, tecnica, architettonica o ingegneristica della costruzione o per la scelta dei materiali impiegati;
b) abbiano raggiunto traguardi sportivi o tecnici che li abbiano resi conosciuti ovvero siano stati protagonisti di eventi particolari;
c) rivestano un interesse storico o etnologico o derivante dalle personalità che li hanno posseduti;
d) abbiano contribuito attivamente allo sviluppo sociale ed economico del Paese;
e) siano fedeli riproduzioni di imbarcazioni storiche, purché utilizzati come strumenti sussidiari, illustrativi e didattici.
2. I beni di cui al comma 1 sono soggetti alla disciplina di cui ai capi I e II del titolo I del citato testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
3. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, nomina una commissione incaricata di esprimersi obbligatoriamente su:
a) il possesso dei requisiti di cui al comma 1;
b) i provvedimenti di individuazione, di tutela, di valorizzazione, di conservazione, di restauro e altri interventi sui beni di cui al comma 1;
c) il possesso dei requisiti di professionalità e di affidabilità da parte dei cantieri navali nazionali e degli artigiani maestri del legno, ivi compresi i maestri d'ascia e assimilati, che possono procedere agli interventi di restauro dei beni di cui al comma 1.
4. Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento perl'attuazione delle disposizioni del presente articolo.
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