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  Legge. 1 giugno 1939 N. 1089

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Tutela delle cose d'interesse artistico e storico

Pubblicata nella Gazzetta ufficiale8 agosto 1939, n. 184

I testi riportati non hanno alcun carattere di ufficialità

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La presente legge è stata abrogata dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

Vedi anche l'art. 13 dello stesso decreto.

 

Il Consiglio nazionale della educazione, delle scienze e delle arti, più volte menzionato nella presente legge, è stato soppresso dall'art. 11, D.L. 7 settembre 1944, n. 272. Le sue funzioni, relativamente alla tutela delle cose di interesse artistico e storico, sono ora esercitate dal Consiglio superiore delle antichità e belle arti, regolato dagli artt. 13 e segg., L. 30 dicembre 1947, n. 1477, pubblicata nella Gazz. Uff. 5 gennaio 1948, n. 3, recante il riordinamento dei corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione. Per effetto del R.D. 29 maggio 1944, n. 142, il Ministero della educazione nazionale ha assunto la denominazione di Ministero della pubblica istruzione. Pertanto, in luogo di Ministero e di Ministro della educazione nazionale leggasi Ministero e Ministro della pubblica istruzione.

 

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1.

1. Sono soggette alla presente legge le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, compresi:

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose d'interesse numismatico;

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio.

2. Vi sono pure compresi le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico.

3. Non sono soggette alla disciplina della presente legge le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

Art. 2.

1. Sono altresì sottoposte alla presente legge le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, siano state riconosciute di interesse particolarmente importante e come tali abbiano formato oggetto di notificazione, in forma amministrativa, del Ministero per la educazione nazionale.

2. La notifica, su richiesta del Ministro, è trascritta nei registri delle Conservatorie delle ipoteche ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore della cosa a qualsiasi titolo.

Art. 3.

1. Il Ministro per l'educazione nazionale notifica in forma amministrativa ai privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, le cose indicate all'art. 1 che siano di interesse particolarmente importante.

2. Trattandosi di immobili per natura o di pertinenze, si applicano le norme di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

3. L'elenco delle cose mobili, delle quali si è notificato l'interesse particolarmente importante, è conservato presso il Ministero dell'educazione nazionale e copie dello stesso sono depositate presso le prefetture del Regno.

4. Chiunque abbia interesse può prendere visione.

Art. 4.

1. I rappresentanti delle province, dei comuni, degli enti e degli istituti legalmente riconosciuti devono presentare l'elenco descrittivo delle cose indicate nell'art. 1 di spettanza degli enti o istituti che essi rappresentano.

2. I rappresentanti anzidetti hanno altresì l'obbligo di denunziare le cose non comprese nella prima elencazione e quelle che in seguito vengano ad aggiungersi per qualsiasi titolo al patrimonio dell'ente o istituti.

3. Le cose indicate nell'art. 1 restano sottoposte alle disposizioni della presente legge, anche se non risultino comprese negli elenchi e nelle dichiarazioni di cui al presente articolo.

Art. 5.

1. Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale della educazione, delle scienze e delle arti può procedere alla notifica delle collezioni o serie di oggetti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.

2. Le collezioni e le serie notificate non possono, per qualsiasi titolo essere smembrate senza l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 6.

1. Sono soggette alla vigilanza del Ministro per l'educazione nazionale le cose che hanno l'interesse di cui agli artt. 1, 2 e 5.

2. Le cose immobili e mobili di proprietà dello Stato le quali hanno l'interesse di cui agli articoli 1, 2 e 5 della presente legge sono sottoposte alla vigilanza del Ministro per l'educazione nazionale per quanto riguarda la loro conservazione, da chiunque siano tenute in uso o in consegna.

Art. 7.

1. Il Ministro per l'educazione nazionale vigila perché siano rispettati i diritti di uso e di godimento che il pubblico abbia acquisito sulle cose soggette alla presente legge.

Art. 8.

1. Quando si tratti di cose appartenenti ad enti ecclesiastici, il Ministro per l'educazione nazionale, nell'esercizio dei suoi poteri, procederà per quanto riguarda le esigenze del culto, d'accordo con l'autorità ecclesiastica.

Art. 9.

1. I sopraintendenti possono in ogni tempo, in seguito a preavviso, procedere ad ispezioni per accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia delle cose soggette alla presente legge. Nei confronti con i privati la presente disposizione si applica alle sole cose che abbiano formato oggetto di notificazione ai sensi degli articoli 2, 3 e 5.

Art. 10.

1. I provvedimenti adottati dal Ministro per l'educazione nazionale, sono definitivi.

Contro i provvedimenti delle autorità inferiori è ammesso, entro trenta giorni, ricorso gerarchico al Ministro per l'educazione nazionale.

 

Capo II - Disposizioni per la conservazione, integrità e sicurezza delle cose

Art. 11.

1. Le cose previste dagli artt. 1 e 2, appartenenti alle province, ai comuni, agli enti e istituti legalmente riconosciuti, non possono essere demolite, rimosse, modificate o restaurate senza l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale.

2. Le cose medesime non possono essere adibite ad usi non compatibili con il loro carattere storico od artistico, oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione o integrità.

3. Esse debbono essere fissate al luogo di loro destinazione nel modo indicato dalla Soprintendenza competente.

Art. 12.

1. Le disposizioni di cui al 1° e 2° comma dell'art. precedente si applicano anche alle cose di proprietà privata notificate ai sensi degli artt. 2, 3 e 5 della presente legge.

2. Nel caso in cui il trasporto di cose mobili notificate sia in dipendenza del cambiamento di dimora del detentore, questi dovrà darne notizia alla competente Sovraintendenza, la quale potrà prescrivere le misure che ritenga necessarie perché le cose medesime non subiscano danno.

Art. 13.

1. Chi dispone e chi esegue il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, deve ottenere l'autorizzazione dal Ministro per l'educazione nazionale, anche se non sia intervenuta la notifica del loro interesse.

Art. 14.

1. Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, ha facoltà di provvedere direttamente alle opere necessarie per assicurare la conservazione ed impedire il deterioramento delle cose indicate negli articoli 1 e 2, appartenenti a provincie, comuni, enti o istituti, legalmente riconosciuti, e, se trattasi di cose mobili, di farle anche trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti.

2. In caso di urgenza il Ministro può adottare senz'altro i provvedimenti conservativi di cui al comma precedente.

Art. 15.

1. Le disposizioni di cui all'art. precedente si applicano anche alle cose di proprietà privata, che abbiano formato oggetto di notificazione ai sensi degli articoli 2, 3 e 5.

Art. 16.

1. Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, ha facoltà d'imporre, per le cose di cui all'art. 14, le provvidenze necessarie per assicurarne la conservazione ed impedirne il deterioramento.

2. La spesa occorrente è a carico dell'ente proprietario.

3. Qualora l'ente dimostri di non essere in condizione di sostenerla, il Ministro può, con suo decreto, stabilire che l'onere sia assunto in tutto o in parte dallo Stato.

Art. 17.

1. Nei casi di cui agli artt. 14 e 15 e ultimo comma dell'art. precedente, gli enti e privati in teressati hanno l'obbligo di rimborsare allo Stato la spesa sostenuta per la conservazione della cosa.

2. L'ammontare della spesa è determinato con decreto del Ministro. Qualora la spesa non sia rimborsata, il Ministro ha facoltà di acquistare la cosa al prezzo di stima che essa aveva prima delle riparazioni.

3. Ove il Ministro non ritenga di avvalersi di detta facoltà, l'ammontare della spesa sarà riscosso con le forme previste per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 18.

1. I proprietari, possessori e detentori, a qualsiasi titolo, delle cose mobili od immobili, contemplate dalla presente legge, hanno l'obbligo di sottoporre alla competente Soprintendenza i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva approvazione.

2. La disposizione del comma precedente si applica alle cose di proprietà privata nel solo caso in cui sia intervenuta la notificazione di cui agli artt. 3 e 5.

3. In sede di ricorso gerarchico avverso i provvedimenti del Soprintendente, il Ministro per l'educazione nazionale decide sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti.

Art. 19.

1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere eseguiti i lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli all'opera, purché ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'approvazione.

Art. 20.

1. Il Soprintendente può ordinare la sospensione dei lavori iniziati contro il disposto degli artt. 18 e 19.

2. La stessa facoltà spetta al Soprintendente per i lavori relativi alle cose di cui agli artt. 2, 3 e 5, anche quando non sia per esse intervenuta la notifica.

3. In tal caso la notifica deve essere fatta dal Ministro non più tardi di 60 giorni dall'ordine di sospensione.

4. Trascorso tale termine senza che il Ministro abbia provveduto alla notifica, l'ordine di sospensione si intende revocato.

Art. 21

1. Il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo la integrità delle cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

2. L'esercizio di tale facoltà è indipendente dalla applicazione dei regolamenti edilizi o dalla esecuzione di piani regolatori.

3. Le prescrizioni dettate in base al presente art. devono essere, su richiesta del Ministro, transcritte nei registri delle Conservatorie delle ipoteche ed hanno efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, della cosa cui le prescrizioni stesse si riferiscono.

Art. 22.

1. Con disposizione dei competenti Soprintendenti, sarà vietato il collocamento o l'affissione di manifesti, cartelli, iscrizioni e altri mezzi di pubblicità, che danneggino l'aspetto, il decoro o il pubblico godimento degli immobili indicati negli artt. 1, 2 e 3.

 

Capo III - Disposizioni sulle alienazioni e gli altri modi di trasmissione delle cose

Sezione I - Delle cose appartenenti allo Stato o ad altri enti morali.

Art. 23.

Le cose indicate negli artt. 1 e 2 sono inalienabili quando appartengono allo Stato o ad altro ente o istituto pubblico.

Art. 24.

1. Il Ministro per l'educazione, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, può autorizzare l'alienazione di cose di antichità e d'arte, di proprietà dello Stato o di altri enti o istituti pubblici, purché non ne derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento.

2. Il Ministro può altresì autorizzare la alienazione di duplicati e, in genere, di cose di antichità e d'arte che non abbiano interesse per le collezioni dello Stato o di altro ente o istituto pubblico.

Art. 25.

1. Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale della educazione, delle scienze e delle arti, può autorizzare, con le cautele da determinarsi col regolamento, la permuta di cose d'antichità e d'arte con altre appartenenti ad enti, istituti e privati anche stranieri.

Art. 26.

1. Le cose appartenenti ad enti o istituti legalmente riconosciuti, diversi da quelli indicati nell'art. 23, possono essere alienate, previa autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale.

2. Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione delle scienze e delle arti può rifiutare l'autorizzazione qualora ritenga che l'alienazione produca un grave danno al patrimonio nazionale tutelato dalla presente legge o al pubblico godimento della cosa.

Art. 27.

1. È vietata l'alienazione delle collezioni o serie di oggetti, di proprietà di enti o istituti legalmente riconosciuti, per le quali sia intervenuta la notificazione di cui all'art. 5.

2. Il Ministro per l'educazione nazionale può autorizzare l'alienazione, anche parziale, nei casi e modi di cui all'art. 24.

Art. 28.

1. Le disposizioni degli artt. 23, 24, 26 e 27 si applicano anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno e, in generale, a tutti i negozi giuridici che possono importare alienazioni.

2. Ove si tratti di alienazione a titolo oneroso è riservato allo Stato il diritto di prelazione, da esercitarsi nel termine e nei modi di cui agli articoli 31 e 32. Tale diritto può essere esercitato anche nel caso in cui la cosa sia, a qualunque titolo, data in pagamento.

Art. 29.

1. Quando si proceda per conto dello Stato o di altro ente o istituto pubblico alla demolizione di un immobile, non si intendono comprese, fra i materiali di risulta che per contratto siano stati riservati all'imprenditore dei lavori di demolizione, le cose che abbiano l'interesse di cui all'art. 1 anche se vengano in luce soltanto per il fatto dell'abbattimento.

2. È nullo ogni patto contrario.

 

Sezione II - Delle cose appartenenti a privati.

Art. 30.

1. Il proprietario e chiunque a qualsiasi titolo detenga una delle cose che abbiano formato oggetto di notifica a norma degli articoli precedenti è tenuto a denunziare al Ministro per l'educazione nazionale ogni atto, a titolo oneroso o gratuito, che ne trasmetta, in tutto o in parte, la proprietà o la detenzione.

2. Nel caso che la trasmissione avvenga per successione a causa di morte, l'obbligo della denunzia spetta all'erede.

Art. 31.

1. Nel caso di alienazione a titolo oneroso, il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione.

2. Qualora la cosa sia alienata con altre per un unico corrispettivo, il prezzo è determinato d'ufficio dal Ministro.

3. Ove l'alienante non ritenga di accettare il prezzo determinato dal Ministro, il prezzo stesso sara stabilito insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dall'alienante ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'alienante.

4. Nel caso in cui il Ministro eserciti il diritto di prelazione su parte delle cose alienate, il compratore ha facoltà di recedere dal contratto.

Art. 32.

1. Il diritto di prelazione deve essere esercitato nel termine di mesi due dalla data della denuncia.

2. In pendenza di detto termine, il contratto rimane condizionato sospensivamente all'esercizio del diritto di prelazione: all'alienante è vietato di effettuare la tradizione della cosa.

3. La proprietà passa allo Stato alla data del provvedimento col quale è esercitata la prelazione.

4. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.

Art. 33.

1. Il diritto di prelazione può essere esercitato dal Ministro per l'educazione nazionale nei modi indicati negli articoli precedenti, anche quando la cosa sia a qualunque titolo data in pagamento.

Art. 34.

1. Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale, della educazione, delle scienze e delle arti, può vietare l'alienazione delle collezioni e serie di oggetti di proprietà privata, notificate ai sensi dell'art. 5, quando ne derivi danno, alla loro conservazione o ne sia menomato il pubblico godimento.

2. In caso di alienazione, totale o parziale, è riservato allo Stato il diritto di prelazione, da esercitarsi nei termini e modi di cui agli artt. 31 e 32. Tale diritto può essere esercitato anche nel caso in cui la collezione o serie, in tutto o in parte, sia a qualunque titolo data in pagamento.

 

Capo IV - Disposizioni sulla esportazione ed importazione

Sezione I - Esportazione.

Art. 35.

1. È vietata, se costituisca danno per il patrimonio storico e culturale nazionale, l'uscita dal territorio della Repubblica dei beni di cui all'articolo 1 della presente legge ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni, che, in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentino interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o archivistico.

2. Il divieto riguarda anche:

a) audiovisivi con relativi negativi, la cui esecuzione risalga a oltre venticinque anni;

b) mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, tranne che l'uscita non sia temporanea per la partecipazione a mostre e raduni internazionali;

c) beni e strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni.

3. Il divieto di cui al comma 1 si applica comunque agli archivi e ai singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonché ai beni di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 3 e 5 della presente legge.

4. Per i beni culturali non assoggettati ai divieti del presente articolo i competenti uffici di esportazione rilasciano l'attestato di libera circolazione.

5. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

Art. 36.

1. Chi intenda far uscire dal territorio della Repubblica beni culturali deve farne denuncia e presentarli ai competenti uffici di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale.

2. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di libera circolazione.

3. Per i beni culturali di proprietà della regione o di enti sottoposti alla sua vigilanza oppure oggetto di delega di funzioni amministrative alla regione, l'ufficio di esportazione sente la regione, il cui parere è reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, è vincolante.

4. L'attestato di libera circolazione ha validità triennale ed è redatto in tre originali dei quali:

a) uno è depositato agli atti d'ufficio;

b) un secondo è consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione del bene;

c) un terzo è trasmesso al competente Ufficio centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali per la formazione del registro ufficiale degli attestati.

Art. 37.

1. L'attestato di libera circolazione, previsto dal comma 2 dell'articolo 36, è rilasciato dall'ufficio di esportazione non prima di quindici giorni e comunque non oltre quaranta giorni dalla presentazione del bene.

2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione del bene, ne dà notizia al competente Ufficio centrale che può, entro i successivi dieci giorni, inibire il rilascio dell'attestato di libera circolazione.

3. Avverso il rifiuto dell'attestato, l'interessato può presentare, entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministro per i beni culturali e ambientali.

4. Copia del ricorso deve essere contestualmente inviata all'ufficio di esportazione interessato.

5. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.

6. Qualora il Ministro per i beni culturali e ambientali accolga il ricorso, l'ufficio di esportazione, nei venti giorni successivi, rilascia l'attestato di libera circolazione.

7. In caso di rigetto, i beni sono sottoposti al regime di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge e agli articoli 3 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409

Art. 38.

1. Il Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per gli scambi e le valute, può, di volta in volta, prescrivere che la tassa di esportazione di cui al precedente articolo venga pagata in una determinata valuta estera

Art. 39.

1. Entro il termine di novanta giorni dalla denuncia, il Ministro per i beni culturali e ambientali o la regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione competente hanno la facoltà di acquistare il bene per il valore indicato nella denuncia.

Art. 39-bis.

1. La spedizione o l'importazione in Italia delle cose indicate nell'articolo 35 è certificata, a domanda, dall'ufficio di esportazione.

2. Il certificato di avvenuta importazione è rilasciato osservando le procedure e modalità stabilite dal regolamento.

3. Il certificato di avvenuta spedizione è rilasciato in base a documentazione idonea alla identificazione della cosa e a comprovarne la provenienza, fornita o autenticata da una autorità dello Stato membro dell'Unione europea di spedizione.

4. Il certificato di cui al comma 3, per cinque anni dalla data della sua emanazione, sostituisce ad ogni effetto l'attestato di cui all'articolo 36.

Art. 40.

1. I beni culturali per i quali opera il divieto previsto nei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 35 possono uscire temporaneamente dal territorio nazionale per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l'integrità e la sicurezza.

2. Può essere inoltre autorizzata l'uscita temporanea dei beni culturali di cui al comma 1:

a) costituenti mobilio privato dei cittadini italiani che ricoprono, presso sedi diplomatiche o consolari, istituzioni comunitarie o organizzazioni internazionali, cariche che comportano il trasferimento all'estero, per un periodo non superiore alla durata del mandato all'estero degli interessati;

b) costituenti l'arredamento delle sedi diplomatiche e consolari all'estero;

c) da sottoporre ad analisi, indagini ed interventi di conservazione e restauro da eseguire necessariamente all'estero.

3. Non può essere comunque autorizzata l'uscita:

a) dei beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli;

b) dei beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica.

4. L'interessato chiede al Ministero per i beni e le attività culturali l'assenso all'uscita temporanea, indicando il responsabile della custodia del bene all'estero.

5. Il Ministero rilascia o nega l'assenso, dettando le prescrizioni necessarie. Il provvedimento di assenso indica il termine massimo per il rientro del bene, comunque non superiore, nei casi di cui al comma 1, ad un anno dall'uscita dal territorio nazionale. Il termine indicato nel provvedimento è prorogabile su richiesta dell'interessato, fermo restando il termine massimo di cui sopra nei casi di cui al comma 1.

6. L'assenso, nei casi di cui al comma 1, è sempre subordinato all'assicurazione delle opere da parte dell'interessato, per il valore stabilito dal Ministero.

7. L'uscita del bene, nei casi di cui al comma 1, è garantita mediante cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria, per un importo superiore del 10 per cento al valore stimato del bene, rilasciata da un istituto bancario o da una società di assicurazione.

8. La cauzione è incamerata dall'Amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non rientrino nel territorio nazionale nel termine stabilito. Non si applica la cauzione per i beni appartenenti allo Stato e alle amministrazioni pubbliche. Il Ministero può esonerare dall'obbligo della cauzione istituzioni di particolare importanza culturale. La cauzione non è richiesta per i beni di cui al comma 2.

Art. 41.

1. Il Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, può concedere l'esportazione temporanea in franchigia di oggetti indicati nell'art. 1, destinati a mostre o esposizioni d'arte all'estero oppure all'arredamento delle regie sedi diplomatiche o consolari.

2. Può inoltre concedere l'esportazione temporanea in franchigia agli agenti diplomatici e consolari che si rechino all'estero per servizio, per gli oggetti di cui all'art. 1 costituenti il mobilio privato

 

Sezione II - Importazione temporanea.

Art. 42.

1. Le cose indicate nell'art. 1, che siano importate dall'estero, non sono soggette alla tassa di esportazione qualora la loro importazione sia temporanea, risulti da certificato dell'ufficio di esportazione e la riesportazione avvenga nel termine di anni cinque.

2. Detto termine sarà prorogato di cinque in cinque anni su richiesta dell'interessato.

 

Capo V - Disciplina dei ritrovamenti e delle scoperte

Art. 43.

1. Il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di eseguire ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all'art. 1, in qualunque parte del territorio del Regno.

2. A tale scopo può, con suo decreto, ordinare l'occupazione degli immobili ove debbono eseguirsi i lavori.

3. Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un indennizzo per i danni subiti, che, in caso di disaccordo, è determinato con le norme stabilite dagli artt. 65 e seguenti della L. 25 giugno 1865, n. 2359. Invece dell'indennizzo, il Ministro può rilasciare al proprietario, che ne faccia richiesta, le cose ritrovate, o parte di esse, quando non interessino le collezioni dello Stato.

Art. 44.

1. Le cose ritrovate appartengono allo Stato.

2. Al proprietario dell'immobile sarà corrisposta dal Ministro, in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose ritrovate, un premio, che in ogni caso non può superare il quarto del valore delle cose stesse.

3. In caso di disaccordo, il premio è determinato insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dal proprietario ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dal proprietario.

Art. 45.

1. Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, può fare concessione a enti o privati di eseguire ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all'art. 1, in qualunque parte del territorio del Regno, e, a tale scopo, autorizzare, con suo decreto, l'occupazione degli immobili ove debbono eseguirsi i lavori.

2. Il concessionario deve osservare, oltre alle norme imposte nell'atto di concessione, tutte le altre che l'Amministrazione ritenga di prescrivere.

3. In caso di inosservanza, la concessione è revocata.

4. La concessione può altresì essere revocata quando il Ministro intenda sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate dallo Stato le spese occorse per le opere già eseguite ed il relativo importo è fissato dal Ministro.5. Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione delle spese fatte dal Ministro, le spese stesse saranno determinate insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri, da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dal concessionario ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dal proprietario.

Art. 46.

1. Nel caso di cui all'articolo precedente, le cose ritrovate appartengono allo Stato.

2. Al proprietario dell'immobile è corrisposto dal Ministro, in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose ritrovate, un premio che in ogni caso non può superare il quarto del valore delle cose stesse.

3. Eguale premio spetta al concessionario, salvo quanto possa essere stato stabilito fra concessionario e proprietario dell'immobile.

4. In caso di non accettazione del premio fissato dal Ministro, si applicano le disposizioni di cui all'art. 44, terzo comma.

5. Quando solo il concessionario non accetti il premio fissato dal Ministro, il secondo membro della commissione è nominato dal concessionario, il quale deve anticipare le spese del giudizio innanzi alla commissione stessa.

Art. 47.

1. Chiunque intenda eseguire su immobile proprio ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all'art. 1 deve ottenere autorizzazione dal Ministro per l'educazione nazionale.

2. Si applicano in questo caso le disposizioni di cui all'art. 45 per quanto riguarda la osservanza delle norme imposte per i lavori, la revoca dell'autorizzazione ed il rimborso delle spese occorse per le opere eseguite.

3. Le cose ritrovate appartengono allo Stato.

4. Al proprietario è corrisposto dal Ministro, in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose ritrovate, un premio che in ogni caso non può superare la metà del valore delle cose stesse.

5. In caso di disaccordo, si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 44.

Art. 48.

1. Chiunque scopra fortuitamente cose mobili o immobili di cui all'art. 1 deve farne immediata denuncia all'autorità competente e provvedere alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute.

2. Ove si tratti di cose mobili di cui non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita della autorità competente, e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.

3. Agli stessi obblighi è soggetto ogni detentore delle cose scoperte fortuitamente.

4. Le eventuali spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministro per la educazione nazionale.

Art. 49.

1. Le cose scoperte fortuitamente appartengono allo Stato.

2. Allo scopritore è corrisposto dal Ministro, in denaro o mediante rilascio in una parte delle cose scoperte, un premio che in ogni caso non può superare il quarto del valore delle cose stesse.

3. Eguale premio spetta al proprietario della cosa in cui avvenne la scoperta.

4. In caso di non accettazione del premio fissato dal Ministro, si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 44.

5. Quando solo lo scopritore non accetti il premio fissato dal Ministro, il secondo membro della commissione è nominato dallo scopritore, il quale deve anticipare le spese del giudizio innanzi alla commissione stessa.

Art. 50.

1. Nessun premio spetta allo scopritore che siasi introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.

 

Capo VI - Disciplina delle riproduzioni e del godimento pubblico

Art. 51.

1. È vietato di trarre calchi dagli originali di cose indicate nell'art. 1 di proprietà dello Stato o di altro ente o istituto pubblico.

2. Il Ministro per l'educazione nazionale sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, può autorizzare la esecuzione di calchi qualora le condizioni dell'originale lo consentono.

Art. 52.

1. Il pubblico è ammesso alla visita delle cose indicate nell'art. 1 di proprietà dello Stato o di altro ente o legalmente riconosciuto, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 53.

1. Il Ministro per l'educazione nazionale può fare obbligo ai privati proprietari di cose immobili di eccezionale interesse, per le quali sia intervenuta la notificazione di cui agli articoli 2 e 3, e di collezioni o serie notificate a' sensi dell'art. 5, di ammettere e visitare per scopi culturali le cose, le collezioni e le serie stesse, con le modalità da stabilirsi caso per caso, inteso il proprietario.

 

Capo VII - Disciplina delle espropriazioni

Art. 54.

1. Le cose, mobili o immobili, soggette alla presente legge, possono essere espropriate dal Ministro per l'educazione nazionale per ragioni di pubblica utilità, quando l'espropriazione stessa risponda ad un importante interesse in relazione alla conservazione o incremento del patrimonio nazionale tutelato dalla presente legge.

2. Il Ministro per l'educazione nazionale può autorizzare l'espropriazione a favore delle province, dei comuni o di altro ente o istituto legalmente riconosciuti.

Art. 55.

1. Possono essere espropriate per causa di pubblica utilità aree ed edifici quando il Ministro per l'educazione nazionale ravvisi ciò necessario per isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso.

Art. 56.

1. Il Ministro per l'educazione nazionale può procedere alla espropriazione di immobili al fine di eseguire ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all'art. 1.

Art. 57.

1. Nei casi di cui al presente capo, la dichiarazione di pubblica utilità è fatta con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

 

Capo VIII - Sanzioni

Art. 58.

1. I rappresentanti delle province, dei comuni, degli enti ed istituti legalmente riconosciuti, che entro il termine prescritto dal Ministro non presentino senza giustificato motivo l'elenco di cui all'art. 4 o presentino una denuncia inesatta, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 600.000 a lire 6.000.000, senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal codice penale.

2. Indipendentemente dall'azione penale, il Ministro può disporre la compilazione dell'elenco a spese degli inadempienti. La nota delle spese è resa esecutoria con provvedimento del Ministro e rimessa, a mezzo dell'Intendenza di finanza, all'esattore delle imposte che provvede alla riscossione con le forme e la procedura privilegiata stabilite per l'esazione delle imposte dirette.

Art. 59

1. Chiunque trasgredisce le disposizioni contenute negli articoli 11, 12, 13, 18, 19, 20 e 21 della presente legge è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 75.000.000.

2. Il trasgressore è tenuto inoltre ad eseguire quei lavori che il Ministro per la educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, riterrà di prescrivergli per riparare ai danni da lui prodotti alla cosa.

3. Quando la riduzione della cosa in pristino non sia possibile, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa per effetto della trasgressione.

4. Ove il trasgressore non accetti la determinazione della somma fatta dal Ministro, la somma stessa è stabilita insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dal trasgressore ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dal trasgressore.

Art. 60.

1. Chiunque, contro il divieto del Soprintendente, proceda al collocamento o all'affissione di manifesti, di cartelli, pitture, iscrizioni e altri mezzi di pubblicità, è punito con la sanzione amministrativa da lire 250.000 a lire 5.000.000.

2. Indipendentemente dall'azione penale, il Soprintendente può disporre la rimozione d'ufficio dei sopraindicati mezzi di pubblicità chiedendo all'uopo, ove occorra, l'ausilio della forza pubblica.

3. Le spese sono a carico del trasgressore.

Art. 61.

1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalla presente legge o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da esse prescritte, sono nulli di pieno diritto.

2. Resta sempre salva la facoltà del Ministro per l'educazione nazionale di esercitare il diritto di prelazione a norma degli artt. 31 e 32.

Art. 62.

1. I rappresentanti delle province, dei comuni, degli enti e istituti legalmente riconosciuti, che, in violazione delle disposizioni della presente legge, alienino cose di antichità e d'arte, sono puniti con la reclusione fino ad un anno e la multa da lire 3.000.000 a lire 150.000.000.

Art. 63.

1. Chiunque ometta la denuncia prevista dall'art. 30 e chiunque contravvenga alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 32 è punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da lire 3.000.000 a lire 150.000.000.

2. La stessa pena si applica a chiunque trasgredisca il divieto di cui all'art. 34.

Art. 64.

1. Senza pregiudizio di quanto è disposto con l'art. 66, se per effetto della violazione degli artt. 4, 23, 27, 28, 29 e 30 la cosa non si può più rintracciare o risulti esportata dal Regno, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa.

2. Il Ministro per l'educazione nazionale, in caso di violazione dell'art. 4, può disporre che la somma sia devoluta all'ente o istituto cui la cosa apparteneva.

3. Ove la violazione sia imputabile a più persone, queste sono tenute in solido al pagamento della somma.

4. Nel caso in cui il trasgressore non accetti la determinazione della somma fatta dal Ministro, la somma stessa è stabilita insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione da nominare ai sensi dell'art. 59.

Art. 65.

1. Se la cosa, temporaneamente esportata a' sensi degli artt. 40 e 41, non viene reimportata nel termine prescritto, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa determinato in occasione della esportazione.

2. La presente disposizione non si applica nei casi di mancata reimportazione per motivi di dimostrata forza maggiore e nel caso in cui il Ministro, a richiesta dell'interessato, conceda la trasformazione temporanea in definitiva, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 66.

1. Chiunque trasferisce negli Stati membri dell'Unione europea o esporta verso Paesi terzi cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché i beni di cui al comma 2 dell'articolo 35, senza aver ottenuto il prescritto attestato di libera circolazione o la prescritta licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da lire 500.000 a lire 10 milioni.

2. La pena è aumentata se si tratta di cose di interesse particolarmente importante.

3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.

4. Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza definitiva di condanna consegue la sospensione della autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività per una durata minima di sei mesi. L'autorizzazione è revocata nei casi di recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 2), del codice penale.

5. La pena applicabile per i reati previsti nel comma 1 è ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva e comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti ovvero esportati.

6. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui al comma 1, chiunque spedisce verso Stati membri dell'Unione europea o esporta verso Paesi terzi le cose di cui al comma 1 non accompagnate dall'attestato di libera circolazione o dalla licenza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da L. 150.000 a L. 900.000.

Art. 67.

1. Chiunque s'impossessa di cose di antichità e d'arte, rinvenute fortuitamente, ovvero in seguito a ricerche od opere in genere, è punito ai sensi dell'art. 624 del codice penale.

2. Quando il reato sia commesso da coloro ai quali venne fatta la concessione o data l'autorizzazione di cui agli artt. 45 e 47, ovvero sia commesso su cose mobili di cui all'articolo 1, di proprietà pubblica o oggetto di notifica, da parte di persona diversa dal proprietario, sono applicabili le disposizioni dell'art. 625 del codice penale.

Art. 68.

1. Senza pregiudizio di quanto è disposto nell'articolo precedente, chiunque trasgredisca le disposizioni degli artt. 45, 47 e 48 è punito con l'arresto fino a un anno e l'ammenda da lire 600.000 a lire 6.000.000.

2. Ove la trasgressione produca un danno in tutto o in parte irreparabile, si applica la disposizione dell'art. 59.

Art. 69.

1. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'art. 51 è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 6.000.000.

Art. 70.

1. Salvo che non sia prevista una pena più grave, chiunque trasgredisce ad un ordine, dato dal Ministro per l'educazione nazionale, in conformità della presente legge, è punito con le pene di cui all'art. 650 del codice penale.

 

Disposizioni transitorie.

Art. 71.

1. Il Ministro per l'educazione nazionale nel termine che verrà stabilito nel regolamento per l'esecuzione della presente legge, rinnoverà le notifiche per gli immobili di cui agli artt. 2 e 3.

2. Frattanto continueranno ad aver vigore, agli effetti stabiliti dalla presente legge, le notifiche precedentemente fatte a norma della legge 20 giugno 1909, n. 364, e relativo regolamento e della legge 11 giugno 1922, n. 778.

3. Per quanto riguarda le cose mobili di proprietà privata il Ministro provvederà, nel termine che sarà indicato nel regolamento per l'esecuzione della presente legge, alla pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 3 ed al suo deposito presso le regie prefetture. Conserveranno frattanto efficacia le notifiche di importante interesse fatte per tali cose.

Art. 72.

1. Nulla è innovato per quanto riguarda le raccolte artistiche ex-fidecommissarie, regolate con L. 28 giugno 1871, n. 286, L. 8 luglio 1883, n. 1461, R.D. 23 novembre 1891, n. 653, e L. 7 febbraio 1892, n. 31, nonché le bellezze naturali panoramiche regolate con L. 11 giugno 1922, n. 778.

Art. 73.

1. Fino a quando non entrerà in vigore il regolamento da emanarsi per la esecuzione della presente legge, varranno, in quanto siano applicabili, le norme del Regolamento approvato con R.D. 30 gennaio 1913, n. 363.

 

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