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DECRETO LEGISLATIVO 20 ottobre 1998 N.368
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Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1998 n. 250
I testi riportati non hanno alcun carattere di ufficialità
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Art. 1.
Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali
1. Nel quadro delle finalita' indicate dall'articolo 9 della Costituzione e dall'articolo 128 del Trattato istitutivo della Comunita' europea, e' istituito il Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato Ministero. Il Ministero provvede, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalle disposizioni del presente decreto, alla tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e alla promozione delle attivita' culturali. Nell'esercizio di tali funzioni il Ministero privilegia il metodo della programmazione; favorisce la cooperazione con le regioni e gli enti locali, con le amministrazioni pubbliche, con i privati e con le organizzazioni di volontariato.
Opera per la massima fruizione dei beni culturali e ambientali, per la piu' ampia promozione delle attivita' culturali garantendone il pluralismo e l'equilibrato sviluppo in relazione alle diverse aree territoriali e ai diversi settori.
2. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 2.
Attribuzioni del Ministero
1. Al Ministero sono devolute:
a) le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali, salve quelle di competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle province autonome e degli enti locali ai sensi della legislazione vigente;
b) le attribuzioni in materia di spettacolo, di sport e di impiantistica sportiva spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, e di cui agli articoli 156 e 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Il Ministero esercita, in particolare, le funzioni amministrative statali nelle seguenti materie:
a) tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali;
b) promozione delle attivita' culturali in tutte le loro manifestazioni con riferimento particolare alle attivita' teatrali, musicali, cinematografiche, alla danza e ad altre forme di spettacolo, inclusi i circhi e spettacoli viaggianti, alla fotografia, alle arti plastiche e figurative, al design industriale;
c) promozione del libro, della lettura e delle attivita' editoriali di elevato valore culturale; sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali;
d) promozione della cultura urbanistica e architettonica, inclusa l'ideazione e, d'intesa con le amministrazioni competenti, la progettazione di opere di rilevante interesse architettonico destinate ad attivita' culturali;
e) studio, ricerca, innovazione e alta formazione nelle materie di competenza, anche mediante sostegno delle attivita' degli istituti culturali;
f) diffusione dell'arte e della cultura italiana all'estero, salve le attribuzioni del Ministero degli affari esteri e d'intesa con lo stesso;
g) vigilanza sul CONI e sull'Istituto per il credito sportivo.
3. Sono trasferiti al Ministero:
a) gli uffici del Ministero per i beni culturali e ambientali;
b) il dipartimento dello spettacolo, l'ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi, la ripartizione dell'impiantistica sportiva, tutti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. Sono attribuiti al Ministero i beni, le risorse finanziarie e il personale assegnati alle amministrazioni trasferite, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, commi 2 e 3. Sono soppressi il Ministero per i beni culturali e ambientali e, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il dipartimento e gli uffici di cui al comma 3, lettera b).
Art. 3.
Il Ministro
1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato: "Ministro", e' l'organo di direzione politicoamministrativa del Ministero, ne determina gli indirizzi, gli obiettivi e i programmi e verifica la rispondenza a questi dei risultati conseguiti. Il Ministro e' componente del CIPE.
2. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo costituiscono organi di consulenza del Ministro il Consiglio di cui all'articolo 4, il Comitato per i problemi dello spettacolo di cui all'articolo 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e la Conferenza dei presidenti delle commissioni di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che e' presieduta dal segretario generale del Ministero.
3. Il Ministro, anche sulla base delle proposte delle commissioni di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, approva il programma triennale degli interventi nel settore dei beni culturali, sentito il Consiglio di cui all'articolo 4. Il programma e' aggiornato annualmente con le medesime procedure.
4. Al Ministro risponde il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico istituito dal decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali in data 5 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992. Al Ministro riponde altresi' il servizio di controllo interno.
Art. 4.
Il Consiglio per i beni culturali e ambientali e i Comitati tecnicoscientifici
1. Il Consiglio per i beni culturali e ambientali, di seguito denominato: "Consiglio", e' presieduto dal Ministro e composto dai presidenti dei comitati tecnicoscientifici di cui al comma 3 e da otto eminenti personalita' della cultura nominate dal Ministro, di cui quattro su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonche' da tre rappresentanti del personale del Ministero eletti con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721. Il Consiglio elegge a maggioranza tra i propri componenti un vice presidente e adotta un regolamento interno.
2. I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Essi non possono esercitare le attivita' previste dall'articolo 2195 del codice civile, ne' essere amministratori o far parte di consigli di amministrazione di societa' che esercitino le medesime attivita'. Essi inoltre non possono costituire rapporti di collaborazione professionale con il Ministero o, nelle materie di competenza del Consiglio, con altri soggetti pubblici e privati.
3. Presso gli uffici di cui all'articolo 6, comma 2, operano, in relazione alle materie di loro competenza, comitati tecnicoscientifici con funzioni consultive, composti ciascuno da otto esperti, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2. Il numero e la composizione dei comitati sono stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1.
4. Al Consiglio e ai comitati tecnicoscientifici sono attribuite le competenze spettanti, rispettivamente, al Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e ai comitati di settore ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.
5. Sino alla costituzione del Consiglio e dei comitati tecnicoscientifici continuano ad operare il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e i comitati di settore, di cui agli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.
6. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere rideterminati le funzioni e i compiti del Consiglio e dei comitati tecnicoscientifici, anche in relazione a forme di interazione con il Comitato per i problemi dello spettacolo.
Art. 5.
Il segretario generale
1. Il segretario generale opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il mantenimento dell'unita' dell'azione amministrativa; provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e del programma di cui all'articolo 3; coordina gli uffici e le attivita' del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro; partecipa alle riunioni del Consiglio e del Comitato di cui all'articolo 3, comma 2.
2. Il segretario generale cura la gestione dei servizi generali dell'amministrazione attraverso uffici individuati con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1.
3. L'incarico di segretario generale e' conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 6.
Organizzazione del Ministero
1. Il Ministero e' organizzato secondo i principi di distinzione fra direzione politica e gestione amministrativa, di decentramento e autonomia delle strutture, di efficienza e semplificazione delle procedure.
2. Il Ministero si articola in non piu' di dieci uffici dirigenziali generali con competenze nei seguenti settori: beni archeologici, demoetnoantropologici, architettonici, storici e artistici, musei, arte e architettura contemporanee, beni paesaggistici, beni librari, editoria di elevato valore culturale, istituzioni culturali, beni archivistici, attivita' di' spettacolo, e in materia di sport per quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera g), affari generali e personale. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici sono stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1. Su base territoriale il Ministero si articola nelle soprintendenze regionali di cui all'articolo 7, nelle soprintendenze di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c) e
d), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, in archivi di Stato. Sono altresi' organi del Ministero le biblioteche pubbliche statali, nonche' i musei dotati di autonomia ai sensi dell'articolo 8.
3. Restano in vigore le norme relative all'Archivio centrale dello Stato, alla Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele II e agli istituti di cui agli articoli 12, 17, 23, 24, 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.
4. Presso il Ministero e' istituito l'Istituto centrale per gli archivi con compiti di definizione degli standard per l'inventariazione e la formazione degli archivi, di ricerca e studio, di applicazione di nuove tecnologie. L'organizzazione e le funzioni dell'istituto sono disciplinate con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1. Con i medesimi provvedimenti possono essere riordinati gli organi e gli istituti di cui al comma 3 e possono essere costituiti istituti speciali per lo svolgimento di compiti di studio, ricerca, sperimentazione e documentazione, consulenza tecnicoscientifica alle amministrazioni pubbliche e ai privati, elaborazione di norme e standard metodologici per il settore di appartenenza.
Art. 7.
Il soprintendente regionale
1. In ogni regione a statuto ordinario e nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna ai dirigenti delle soprintendenze alle antichita' e belle arti di cui alla tabella A, quadro I, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 1997, e' conferito, previa comunicazione al presidente della regione, con decreto del Ministro, l'incarico aggiuntivo di soprintendente regionale per i beni culturali e ambientali.
2. Il soprintendente regionale coordina le attivita' delle soprintendenze operanti nella regione di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. A tal fine provvede:
a) alla programmazione degli interventi delle spese ordinarie e straordinarie, individuando le priorita' sulla base delle indicazioni delle soprintendenze e formulando le conseguenti proposte ai fini del programma di cui all'articolo 3, comma 3;
b) alla verifica dell'attuazione degli indirizzi del Ministro e degli interventi e delle spese programmate riferendo agli organi centrali;
c) all'analisi delle esigenze funzionali delle soprintendenze e alla conseguente distribuzione ottimale delle risorse umane.
3. Il soprintendente regionale formula agli organi centrali, sentite le soprintendenze competenti, le proposte per l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 3 e 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e segnala ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della facolta' di cui all'articolo 31 della legge 1 giugno 1939, n. 1089.
4. Il soprintendente regionale e' componente della commissione di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su designazione del Ministro nell'ambito di quelle a lui spettanti.
5. Per il periodo di svolgimento dell'incarico di cui al comma 1 e' attribuito al soprintendente regionale il trattamento economico di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Gli incarichi di soprintendente regionale possono essere conferiti, nel limite del cinque per cento degli stessi, con contratto a tempo determinato, a persone aventi i requisiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 8.
Soprintendenze e gestioni autonome
1. Con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1, le soprintendenze di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b) e c),
del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, possono essere trasformate in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile qualora abbiano competenza su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico. A ciascun provvedimento e' allegato l'elenco delle soprintendenze gia' dotate di autonomia. Ai dirigenti preposti alle soprintendenze dotate di autonomia spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 7, comma 5.
2. Con i provvedimenti di cui al comma 1 l'autonomia puo' essere attribuita anche a musei, a biblioteche pubbliche statali, ad archivi di Stato e a soprintendenze archivistiche.
Art. 9.
Scuole di formazione e studio
1. Presso i seguenti istituti operano scuole di alta formazione e di studio: Istituto centrale del restauro; Opificio delle pietre dure; Istituto centrale per la patologia del libro.
2. Gli istituti di cui al comma 1 organizzano corsi di formazione e di specializzazione anche con il concorso di universita' e altre istituzioni ed enti italiani e stranieri e possono, a loro volta, partecipare e contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed enti.
3. L'ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti di ammissione e i criteri di selezione del personale docente sono stabiliti con regolamenti ministeriali adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Ministro possono essere istituite sezioni distaccate delle scuole gia' istituite.
4. Con regolamento adottato con le modalita' di cui al comma 3 si provvede al riordino delle scuole di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1963, n. 1409.
Art. 10.
Accordi e forme associative
1. Il Ministero ai fini del piu' efficace esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali puo':
a) stipulare accordi con amministrazioni pubbliche e con soggetti privati;
b) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o societa'.
2. Al patrimonio delle associazioni, delle fondazioni e delle societa' il Ministero puo' partecipare anche con il conferimento in uso di beni culturali che ha in consegna. L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni, delle fondazioni e delle societa' debbono prevedere che, in caso di estinzione o di scioglimento, i beni culturali ad esse conferiti in uso dal Ministero ritornano nella disponibilita' di quest'ultimo.
3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere una relazione sulle iniziative adottate ai sensi del comma 1.
Art. 11.
Disposizioni transitorie e finali
1. L'organizzazione, la disciplina degli uffici e le dotazioni organiche del Ministero sono stabilite ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le norme sulla organizzazione degli uffici e relative funzioni stabilite con riferimento alle amministrazioni trasferite di cui all'articolo 2, comma 3. La gestione dei beni e dei singoli rapporti di lavoro continua ad essere svolta dagli organi competenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Il personale di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), conserva il trattamento economico e accessorio, in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, per un biennio decorrente dalla stessa data, con successivo riassorbimento con le modalita' e le misure stabilite nei contratti collettivi.
4. Il personale inquadrato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' trasferito nei ruoli del Ministero, salvo che opti, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la permanenza nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 12.
Abrogazioni
1. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con il presente decreto.
2. Le definizioni: Ministero e Ministro per i beni culturali e ambientali, contenute in provvedimenti legislativi e regolamentari, sono sostituite con le definizioni: Ministero e Ministro per i beni e le attivita' culturali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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