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Ritrovamento fortuito di relitti (non archeologici)

fonte: UDICER-NAUTITEST

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La letteratura romanzesca ci ha educato a credere che chi trova un relitto ne diventa automaticamente proprietario… ma le cose non stanno così.

Le sanzioni previste per chi non rispetta le disposizioni di legge sono molto pesanti e prevedono anche, per la mancata consegna all'Autorità o al legittimo proprietario della cosa trovata, l'appropriazione indebita. Si può addirittura configurare il reato di furto ai danni dello Stato qualora il relitto sia stato rinvenuto e prelevato in ambito demaniale.

Rispondiamo alle richieste di precisazione da parte di alcuni nostri lettori circa il comportamento da adottare in caso di ritrovamento fortuito di relitti in mare.

La materia è molto vasta, maggiormente arricchita da una giurisprudenza che abbonda di circostanze particolari, e questo ci induce a rispondere sull'argomento in termini brevi e sintetici riferendoci a situazioni "standard" che più frequentemente accadono, come potrebbe essere il caso del rinvenimento di un tender o altro di simile

A differenza di quanto comunemente si pensa, il recupero di un oggetto/bene abbandonato in mare o "spiaggiato", non costituisce "titolo di proprietà" per colui il quale questo relitto ha trovato e recuperato.

In termini generali, è sempre fatto salvo il diritto dell'effettivo proprietario di rientrare in possesso del proprio bene/oggetto perduto. Ovviamente, anche il soggetto che trova e recupera il relitto acquisisce su questo dei diritti, consistenti in un premio di danaro (pari alla terza parte del valore del relitto, se ritrovato in mare, o alla decima parte se ritrovato in località del demanio, come la spiaggia) e al rimborso delle spese sostenute per il recupero. Premio e spese che sono a carico del proprietario della cosa ritrovata o, se questi non viene individuato, deducibili dal ricavato della vendita del relitto.

Ma quali sono gli obblighi di legge a cui deve sottostare chi trova e recupera un oggetto abbandonato in mare o rigettati dal mare nell'ambito del demanio marittimo?

La nostra normativa nazionale è molto chiara in merito dedicando all'argomento il Capo II e il Capo III del titoloIV, Libro III del codice della navigazione e il Capo I e II, Libro III, del Regolamento per la navigazione marittima.

Un rapido riassunto.

Il ritrovatore deve presentare denuncia all'Autorità marittima più vicina entro tre giorni dal ritrovamento o dall'arrivo in porto, se il ritrovamento è avvenuto in mare, consegnando le cose recuperate al proprietario (se gli è noto) o alla stessa autorità marittima.

Se il ritrovamento avviene in mare, noi consigliamo di presentare all'Autorità marittima, entro 24 ore dal ritrovamento o dall'arrivo in porto, anche la denuncia di evento straordinario, soprattutto perché la cosa ritrovata potrebbe costituire indizio di naufragio.

La denuncia deve contenere:

- la descrizione del relitto;

- luogo, giorno e ora del ritrovamento;

- altre eventuali notizie e precisazioni;

- dichiarazione del proprietario della cosa ritrovata se è stata a questi riconsegnata.

 

L'Autorità marittima comunica il ritrovamento del relitto al proprietario o, se questi non è noto, affigge per tre mesi l'avviso di ritrovamento con gli estremi della denuncia.

Se il proprietario non si presenta entro 6 mesi dall'affissione dell'avviso di ritrovamento, la cosa ritrovata

viene messe in vendita e la somma ricavata depositata presso un pubblico istituto di credito, al netto delle spese di custodia e delle spese e del compenso spettante al ritrovatore.

Successivamente gli interessati hanno tempo due anni dal deposito per far valere i propri diritti, trascorsi i quali la somma residua è devoluta all'Inps.

Nel caso che la vendita non si compia per mancanza di acquirenti, le cose ritrovate possono passare totalmente in proprietà a chi le ha recuperate.

 

inserito il: 18 Novembre 2003

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