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Decreto 2 luglio 2003
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Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.192 del 20 agosto 2003
I testi riportati non hanno alcun carattere di ufficialità
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IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Vista la legge 7 marzo 2001, n. 78, recante «Tutela del patrimonio storico artistico della Prima guerra mondiale», di seguito denominata «legge»;
Visti in particolare gli articoli 8 e 11, che prevedono la concessione di contributi statali per interventi di ricognizione, catalogazione, manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose costituenti il predetto patrimonio e demandano ad un decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, la determinazione dei criteri e delle modalita' di accesso al contributo da parte dei soggetti indicati dall'art. 11, comma 4;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela dei beni culturali e ambientali»;
Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2001 che nomina il comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio della Prima guerra mondiale;
Considerato che il comitato tecnico-scientifico sopra richiamato, presieduto dal Direttore generale per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico, si e' riunito in data 25 marzo 2002, 29 maggio 2002, 13 giugno 2002 e ha definito i criteri tecnico scientifici a norma dell'art. 4, comma 1, lettera b) della legge, e che i criteri medesimi sono stati adottati con decreto ministeriale 4 ottobre 2002;
Ritenuto opportuno provvedere alla determinazione dei criteri e delle modalita' per l'erogazione del contributo statale agli interventi previsti dall'art. 2, comma 1, della legge, con particolare riferimento alle modalita' di finanziamento e di rendicontazione, nonche' ai controlli;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai fini dell'ammissione al contributo statale di cui al presente decreto, i soggetti indicati dall'art. 2, comma 1, lettere b) e c) della legge presentano domanda alla Soprintendenza competente per territorio, allegando la documentazione di cui all'art. 8, comma 2, della stessa legge.
2. Per i beni assoggettati alla tutela di cui al titolo I del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e' necessaria l'autorizzazione o l'approvazione previste dal capo II del decreto medesimo.
3. Per i beni diversi da quelli di cui al comma 2, la Soprintendenza competente verifica che gli interventi progettati non comportino alterazione delle loro caratteristiche materiali e storiche. I lavori non possono essere intrapresi prima che siano decorsi due mesi dalla comunicazione alla Soprintendenza della documentazione di cui al comma 1.
4. La Soprintendenza valuta gli interventi progettati sulla base dei criteri tecnico scientifici adottati con decreto ministeriale 4 ottobre 2002.
5. La Soprintendenza competente conclude il procedimento di cui ai commi 2 e 3, anche in deroga ai termini previsti dal decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495, entro quaranta giorni dalla presentazione della domanda. Qualora la Soprintendenza ravvisi la necessita' di integrare la documentazione presentata, entro il predetto termine ne da' motivata comunicazione ai richiedenti, i quali nei successivi trenta giorni provvedono all'integrazione. Il termine per la conclusione del procedimento e' interrotto e riprende a decorrere dalla presentazione della documentazione integrativa.
6. In caso di assenso agli interventi progettati, la Soprintendenza trasmette immediatamente gli atti alla Direzione generale per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico.
7. La Direzione generale, nei successivi sessanta giorni, esamina il piano finanziario degli interventi, lo schema del contratto di mutuo e il relativo piano di ammortamento, ne verifica l'adeguatezza rispetto allo scopo e, sentiti il Ministero della difesa e l'amministrazione demaniale competente, dispone il contributo, determinando gli oneri a carico del Ministero per la copertura degli interessi di mutuo sulla base delle risorse disponibili.
Art. 2.
1. Il contributo e' concesso nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale erogato a titolo di mutuo.
2. Il contributo e' corrisposto direttamente dal Ministero all'istituto di credito secondo modalita' da stabilire con apposita convenzione.
3. Dal contratto di mutuo deve risultare che lo stesso e' concesso per gli interventi di cui all'art. 2 della legge.
4. Il contributo e' assistito da idonee garanzie, da definirsi nella convenzione.
Art. 3.
1. Ogni modifica del contratto di mutuo deve essere previamente sottoposta all'esame della Direzione generale. Qualora risultino venute meno le condizioni che avevano consentito la concessione del contributo, la Direzione generale dispone con provvedimento motivato la risoluzione della convenzione.
2. La convenzione si estingue qualora il contratto di mutuo non presenti piu' i requisiti che giustificano l'onere a carico dello Stato, ovvero qualora il contratto sia stato risolto.
3. Qualora, per effetto della intervenuta modifica del contratto di mutuo o per qualunque altra causa, l'intervento progettato non venga in tutto o in parte realizzato, il beneficiano e' tenuto alla restituzione delle somme versate dall'amministrazione a titolo di contributo.
4. Alla riscossione coattiva delle somme da recuperare il Ministero provvede ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, recante disposizioni in materia di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
Art. 4.
1. Gli enti beneficiari del contributo devono presentare il rendiconto all'amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenta l'avvenuta realizzazione degli interventi, anche mediante una relazione illustrativa dei risultati ottenuti.
2. Gli interventi di conservazione e restauro sono eseguiti nel rispetto delle leggi vigenti in materia di appalti pubblici.
3. La Soprintendenza competente per territorio vigila sulla corretta esecuzione dei lavori.
Art. 5.
1. I beni oggetto di intervento ammesso a contributo dello Stato restano accessibili al pubblico secondo modalita' fissate da apposite convenzioni da stipularsi tra Ministero e beneficiario.
2. Le convenzioni stabiliscono i limiti dell'obbligo di accesso alla pubblica fruizione tenendo conto della tipologia degli interventi e del valore testimoniale delle cose.
Roma, 2 luglio 2003
Il Ministro: Urbani
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