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Le nuove norme sul diritto d'autore tutelano anche le opere on line

Rif. Unindustria Venezia

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Il 29 aprile 2003 è entrata in vigore la nuova normativa in materia di diritto d'autore che estende la tutela del copyright anche al settore digitale e multimediale, prevedendo pesanti sanzioni per coloro che violano le norme. La tutela degli autori e dei produttori si adegua ai tempi e agli strumenti di diffusione propri della new economy estendendo il diritto di esclusiva a tutte le forme di riproduzione, comprese quelle in rete (Internet).

Vediamo nel dettaglio gli aspetti più rilevanti del decreto legislativo n. 68/2003.

 

Diritto di riproduzione e di esclusiva

Fatto salvo il diritto dell'autore o del produttore di autorizzare la riproduzione con obbligo di citazione (art.8), il legislatore ha esteso la tutela del copyright a qualunque mezzo o forma di riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente. Con il termine 'qualunque mezzo o forma' il legislatore ha voluto porre l'accento sulle nuove forme di riproduzione digitali, multimediali e on-line, che si aggiungono a quelle tradizionali della copiatura a mano, stampa, litografia, fotografia, fonografia, ecc.

 

Eccezioni

Sono previsti diversi casi per i quali è ammessa la riproduzione e la comunicazione anche in assenza di espressa autorizzazione da parte dell'autore.

Tra i tanti si segnalano:

per la redazione di articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati in riviste, giornali, radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico possono essere liberamente riprodotti con indicazione della fonte e dell'autore, a meno che la riproduzione o utilizzazione non sia stata espressamente riservata;

per l'effettuazione di discorsi di interesse politico o amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico o gli estratti di conferenze aperte al pubblico possono essere riprodotti in riviste o giornali anche telematici con indicazione della fonte e dell'autore;

per le trasmissioni in rete tra terzi con l'intervento di intermediari (provider) consentendo gli atti di riproduzione temporanea, privi di rilievo economico, tecnicamente necessari per poter effettuare la trasmissione in rete. Peraltro, per la responsabilità dei prestatori intermediari la normativa rinvia al d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70 sul commercio elettronico;

per la riproduzione privata a uso personale di fonogrammi e videogrammi purché sia effettuata senza violazione delle misure tecnologiche individuate dal nuovo art. 102-quater della I. 633/41. In tale ultimo caso gli autori, i produttori di fonogrammi, videogrammi e di opere audiovisive, gli artisti e gli interpreti esecutori hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata delle proprie opere.

 

Misure tecnologiche di protezione

Con l'obiettivo di tutelare il diritto d'autore anche nel settore digitale e multimediale, la nuova legge - art. 102 quater - permette ai titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi di apporre sulle opere o sui materiali protetti, sistemi di controllo e protezione (cifrature, password, software, ecc.) volti ad impedire o limitare le operazioni non autoriz-zate. Essi possono anche inserire sulle opere e sui materiali protetti, informazioni elettroniche attinenti al regime dei diritti

 

Sanzioni

- Innanzi tutto è previsto che il titolare di un diritto di utilizzazione economica possa chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività che costituisca violazione del diritto stesso e il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

- Ex art 171-ter della 1. 633/41 è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 2582,28 a 15493,70 Euro per chiunque, a fini di lucro fabbrica, importa, distri-buisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano lo scopo di eludere le misure tecuo-logiche di cui all'art. 102-quater, nonchè a chiunque abusivamente rimuove o altera le informazioni elettro-niche contenute nelle opere o immette nel mercato opere o materiali dai quali siano state rimosse tali informazioni.

- Il nuovo articolo 174-ter stabilisce che, purcbè il fatto non costituisca reato ai sensi del precedente art 171-ter, chiun-que abusivamente utilizza, duplica, riproduce, in tutto o in parte anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecuologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alla normativa, è sanzionato con Euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale. Se è recidivo la sanzione è aumentata sino a 1032,00 Euro.

 

Per avere copia del d.lgs. n. 68 del 9 aprile 2003 potete chiamare i nostri uffici o collegarvi al sito www.unindustria.venezia.it. canale "Diritto d'impresa".

 

Rif. T. Miglior - tmiglior@uive.it

M.Calderari - mcalderari@uive.it

 

 

 

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