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Decreto Legge 14 dicembre N. 657
convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29 gennaio 1975, n. 5 (Gazz. Uff. 14 febbraio 1975, n. 43)
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Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 1974 n. 332
I testi riportati non hanno alcun carattere di ufficialità
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di affidare unitariamente alla specifica competenza di un Ministero appositamente costituito la gestione del patrimonio culturale e dell'ambiente al fine di assicurare l'organica tutela di interessi di estrema rilevanza sul piano interno e internazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il turismo e lo spettacolo;
Decreta:
Art.1.
E' istituito il Ministero per i beni culturali e ambientali, di seguito denominato il Ministero.
Ad esso sono immediatamente attribuite le competenze indicate negli articoli seguenti.
Altre competenze, anche in materia di spettacolo saranno attribuite successivamente (3) .
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(3) Così modificato dall'art. 1 della legge di conversione 29 gennaio 1975, n. 5.
Art. 2
Il Ministero provvede alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale del Paese. Promuove la diffusione dell'arte e della cultura, coordinando e dirigendo iniziative all'interno e, salve le attribuzioni del Ministero degli affari esteri e d'intesa con lo stesso, all'estero.
Ad esso sono devolute:
a) le attribuzioni spettanti al Ministero della pubblica istruzione per le antichità e belle arti, per le accademie e le biblioteche e la diffusione della cultura, nonché quelle concernenti la sicurezza del patrimonio culturale;
b) le attribuzioni spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri relative ai servizi della discoteca di Stato, nonché quelle della divisione 1ª (editoria libraria e diffusione della cultura) dei servizi delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 1973 (4) ;
c) le attribuzioni spettanti al Ministero dell'interno in materia di archivi di Stato, salvo quelle relative agli atti considerati come eccezione alla consultabilità dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 (5) .
Il Ministro esercita la vigilanza sugli enti, istituti ed associazioni già attribuita nelle materie sopra indicate al Ministero della pubblica istruzione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'interno, e ne assicura il miglior coordinamento con le finalità proprie del Ministero (6) .
Ferme restando le competenze regionali, promuove, sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le iniziative necessarie per la protezione del patrimonio storico ed artistico della Nazione nonché per la protezione dell'ambiente, con riguardo alle zone archeologiche e naturali, fatte salve le attribuzioni delle altre amministrazioni statali interessate e d'intesa, per le attività produttive, con i Ministri competenti.
Ferme restando le attribuzioni esclusive spettantegli, ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, numero 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, il Ministro per i beni culturali e ambientali è sentito dal Ministro per i lavori pubblici ai fini della formulazione, sotto il profilo artistico e ambientale, delle proposte di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 (6) .
Cura, d'intesa con i Ministri competenti, gli studi e la programmazione di scelte, iniziative e ricerche in materia di parchi e di riserve naturali, salve le competenze delle regioni.
Le definizioni: Ministero e Ministro per la pubblica istruzione, Presidenza e Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero e Ministro per l'interno, contenute in provvedimenti legislativi e regolamentari relativi alle materie oggetto del trasferimento operato dal presente decreto-legge sono sostituite con la definizione «Ministero e Ministro per i beni culturali e ambientali» (8) .
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(4) Lettera così sostituita dall'art. 1 della legge di conversione 29 gennaio 1975, n. 5, riportata al n. II.
(5) Lettera aggiunta dall'art. 1 della legge di conversione 29 gennaio 1975, n. 5, riportata al n. II.
(6) Comma così modificato dall'art. 1 della legge di conversione 29 gennaio 1975, n. 5, riportata al n. II.
(6) Comma così modificato dall'art. 1 della legge di conversione 29 gennaio 1975, n. 5, riportata al n. II.
(8) Comma aggiunto dell'art. 1 della legge di conversione 29 gennaio 1975, n. 5, riportata al n. II.
Art. 3
Le Direzioni generali delle antichità e belle arti e delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura, gli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione operanti nelle materie indicate nell'articolo 2, i servizi relativi alla discoteca di Stato e alla divisione 1ª dei servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché gli archivi di Stato di cui alla lettera c) del precedente articolo 2, che vengono organizzati in Direzione generale sostitutiva dell'attuale Direzione generale, sono trasferiti alle dipendenze del Ministero, che potrà continuare ad utilizzare le attuali sedi (9) .
Il Consiglio superiore delle antichità e belle arti, il Consiglio superiore delle accademie e biblioteche e gli organi collegiali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, mantenendo ferme le attuali competenze, diventano organi del Ministero. La loro attuale composizione è prorogata fino all'emanazione delle norme delegate relative alla loro ristrutturazione (9) .
Le competenze degli organi collegiali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, restano attribuite al Ministro per l'interno per quanto riguarda gli atti di archivio considerati come eccezione alla consultabilità in base all'articolo 21 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica (9) .
Sino alla costituzione del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, le sezioni IV e V del Consiglio superiore delle antichità e belle arti continuano ad esercitare le attuali competenze nelle materie scolastiche. Parimenti, continua ad esercitare le attuali competenze il consiglio di disciplina di cui all'art. 18 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477.
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(9) Gli attuali commi primo, secondo e terzo così sostituiscono gli originari commi primo e secondo per effetto dell'art. 1 della legge di conversione 29 gennaio 1975, n. 5.
(9) Gli attuali commi primo, secondo e terzo così sostituiscono gli originari commi primo e secondo per effetto dell'art. 1 della legge di conversione 29 gennaio 1975, n. 5.
(9) Gli attuali commi primo, secondo e terzo così sostituiscono gli originari commi primo e secondo per effetto dell'art. 1 della legge di conversione 29 gennaio 1975, n. 5.
Art. 4
Sono trasferiti al Ministero i ruoli di cui alle tabelle
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